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martedì 3 giugno 2008

Esenzione ICI già da giugno

L'Ici sulla casa di abitazione principale non si dovrà pagare entro il prossimo 16 giugno. Il decreto legge approvato ieri dal Consiglio dei ministri ha così accolto la scelta più favorevole per i contribuenti. Nelle scorse settimane si era discusso, infatti, se sopprimere immediatamente il tributo, oppure – dato che i bollettini erano stati già spediti, la procedura dei Caf e dei Comuni si era già messa in moto e alcuni contribuenti avevano già pagato – se differire il tutto al saldo 2008 o addirittura al 2009. Ma, infine, ha prevalso la decisione di eliminare da subito il tributo comunale, con l'eccezione degli immobili classificati nelle categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) e A9 (castelli), che continueranno a pagarlo. L'agevolazione tocca l'«abitazione principale» che, secondo il decreto legislativo 504 del 1992, è l'immobile in cui il contribuente ha la residenza anagrafica. Ma è possibile dimostrare che l'immobile in cui non si ha la residenza anagrafica costituisce la dimora abituale del contribuente. È quel che accade, per esempio, se l'interessato lavora in un comune diverso da quello di residenza. Per essere trattato alla stregua dell'abitazione principale, l'immobile deve essere posseduto e destinato a questo uso dal contribuente. La casa intestata al padre, in cui vive il figlio, invece, non è qualificabile come abitazione principale, salve le ipotesi previste nei regolamenti comunali. L'esenzione coinvolge anche le pertinenze dell'abitazione principale (come box, garage, cantine). Ma resta il dubbio in ordine ai poteri regolamentari dei comuni. Secondo la risoluzione n. 1 del 2008 dell'Ufficio per il federalismo fiscale, i comuni hanno il potere di limitare il numero delle unità immobiliari qualificabili come pertinenza. Di conseguenza, l'esenzione Ici troverebbe applicazione a macchia di leopardo, cioè in base a quel che ogni municipio riconosce come pertinenza. Va da sé, però, che i comuni non possono affatto escludere radicalmente tutte le pertinenze dai benefici previsti per la prima casa. Maggiori indicazioni sono attese dal testo ufficiale, inoltre, anche per ciò che riguarda le assimilazioni all'abitazione principale. Infatti, sempre la risoluzione 1 del 2008, per l'applicazione della detrazione dell'1,33 per mille introdotta dalla Finanziaria 2008, distingueva le assimilazioni decise dalla legge dalle equiparazioni derivanti da regolamento comunale. Alle prime, la maggiore detrazione competeva d'ufficio, mentre per le seconde non c'era alcun automatismo. Tra le assimilazioni di legge, ci sono gli immobili degli Iacp regolarmente assegnati, la casa non locata posseduta dai cittadini italiani residenti all'estero, gli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa assegnate ai soci che vi abitano e l'ex casa coniugale assegnata al coniuge separato o divorziato. Mentre tra le assimilazioni decise dai regolamenti comunali ci sono le case assegnate gratuitamente a parenti che vi abitano, quelle possedute da anziani o disabili che dimorano in istituti di ricovero, purché non locate. È possibile che per la cancellazione si segua la stessa linea; ma di certo è da escludere che l'esenzione operi, d'ufficio, anche per le decisioni facoltative dei comuni. I "fortunati" possessori degli immobili di lusso, invece, dovranno continuare a pagare l'Ici, senza beneficiare neanche della detrazione dell'1,33 per mille. Al più, quindi, potranno contare sull'aliquota ridotta e sulla detrazione minima di 103,29 euro, eventualmente aumentata dal comune. Anche gli immobili di interesse storico-artistico dovranno continuare a pagare l'imposta, anche se calcolata sulla minore delle tariffe d'estimo delle abitazioni site nella medesima zona censuaria. Ciò che conta, infatti, ai fini dell'esenzione, è la categoria catastale (A1, A8 o A9). In modo piuttosto generico, il decreto approvato ieri prevede che i comuni attestino l'entità del minor gettito attraverso un'autocertificazione, per cui dovrebbero valere le regole dettate per l'1,33 per mille. La quantificazione della minore imposta dovrebbe avvenire adottando aliquote e detrazioni deliberate per il 2007. Ma questo sistema, alla lunga, non può reggere. Non è pensabile infatti che negli anni a venire si continui a far riferimento a scelte locali oramai superate e non più proiettabili nell'esercizio di competenza.Ici-storyI primi 15 anni dell'imposta, dalla sua istituzione alla detrazione dell'1,33 per mille decisa con l'ultima FinanziariaIL DEBUTTO 1992 DLGS 503/1992 Il provvedimento che ha istituito l'imposta comunale sugli immobili ha anche istituito (all'articolo 8, comma 2) la detrazione di 103,29 euro per l'abitazione principaleAGEVOLAZIONE FINO AL 4 PER MILLE 1996 DL 437/1996 Il provvedimento, all'articolo 4, introduce la possibilità per i Comuni di decidere un'aliquota ridotta per le prime case, non inferiore al 4 per milleBENEFICI AD HOC 1996 LEGGE 662/1996 I Comuni possono alzare la detrazione fino a 258,23 euro o di ridurre l'imposta sino alla metà, anche solo per determinate categorie di contribuentiARRIVA L'ESENZIONE 1997 DLGS 446/1997 Il decreto legislativo, all'articolo 58, consente ai Comuni di decidere di esentare dall'imposta le abitazioni principaliL'ULTERIORE DETRAZIONE 2007 LEGGE 244/2007 L'ultima Finanziaria ha introdotto l'ulteriore detrazione dell'1,33 per mille (con tetto a 200 euro), che si aggiunge alle agevolazioni già esistentiI punti-chiaveL'identikit del beneficio, il risparmio garantito da subito ai proprietari dell'abitazione principale e il mancato introito che peserà sulle casse comunali1 VIA L'IMPOSTA SULLA PRIMA CASA Con un decreto legge approvato ieri dal Consiglio dei ministri è stata decisa l'abolizione totale dell'Ici sulla prima casa. Sono escluse dall'agevolazione le abitazioni di lusso, le ville e i castelli2 CHI NE BENEFICIA Sono 17,5 milioni le famiglie proprietarie dell'abitazione principale. L'anno scorso hanno pagato in media 152 euro per l'imposta comunale sugli immobili (221 euro nei capoluoghi di provincia)3 LO SCONTO MEDIO In media, con il taglio si risparmieranno 105 euro, che si aggiungono ai 47 euro già concessi con la detrazione dell'1,33 per mille del governo Prodi. Il risparmio medio sale a 144 euro nei capoluoghi di provincia4 IL GETTITO DEL 2007 Nel 2007 l'imposta sugli immobili ha portato nelle casse comunali 12 miliardi. Il 26% del gettito totale (circa 2,9 miliardi) garantito dal tributo arriva dalla tassazione delle abitazioni principali5 IL VUOTO DA COLMARE Con la cancellazione dell'imposta sulle prime case, il mancato introito per i Comuni sarà di oltre 2,5 miliardi (le case di lusso continueranno a pagare l'Ici) per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 20106 IMPATTO DIFFERENZIATO L'impatto sarà diverso a seconda dell'imposta media pagata nei vari Comuni. I più avvantaggiati saranno i fiorentini (che versano in media 444 euro), mentre l'abolizione resterà quasi indifferente ai reggini (l'Ici media a loro carico è di 47 euro)
Giovedí 22 Maggio 2008

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