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martedì 15 aprile 2008

La verità sul decreto sicurezza

La Stampa 10 aprile 2008

STEFANO DI TRAGLIA*

A tutto c’è un limite. E le ragioni elettorali non possono consentire di distorcere i fatti, come invece è accaduto per il decreto sicurezza impianti emanato dal ministro Bersani in attuazione di una legge delega scritta dal precedente governo di centrodestra e che quello stesso governo peraltro non ha applicato, nonostante il grande numero di incidenti domestici (a novembre scorso 13 volte più di quelli stradali e 4 volte più di quelli sul lavoro). A questo punto è assolutamente necessario ristabilire la verità dei fatti per evitare fenomeni speculativi e distorsivi del mercato da parte degli operatori economici, per tutelare i consumatori e contrastare indebiti aumenti dei prezzi. Il decreto ministeriale in questione rafforza la tutela dagli incidenti di impianti tecnici negli edifici senza nessun nuovo o più pesante adempimento documentale e senza nessun nuovo o maggiore costo per i proprietari e i locatari e non giustifica quindi nessun nuovo o maggiore costo da parte di professionisti o imprese. In particolare, per gli appartamenti a uso abitativo, voglio sottolineare quattro aspetti. Primo, per gli impianti che saranno realizzati d’ora in poi, il decreto aumenta la sicurezza mediante prescrizioni e messe a punto tecniche che non giustificano nessun aumento dei prezzi da parte degli installatori e dei professionisti perché si tratta di prescrizioni già necessarie dal punto di vista tecnico. In particolare, l’elaborato progettuale che viene ora richiesto doveva già essere predisposto dall’impresa ai fini di un’installazione a regola d’arte. Il fatto che prima dell’attuale decreto non fosse obbligatorio consegnare il progetto al proprietario rendeva pericoloso intervenire di nuovo sugli impianti in assenza di informazioni adeguate ad esempio sugli attraversamenti di tubi e cavi e poteva inoltre generare una rendita di posizione a favore dell’originario installatore, unico depositario d’informazioni indispensabili. Secondo, chi vende l’immobile deve consegnare all’acquirente il libretto d’uso e manutenzione dell’eventuale impianto di riscaldamento autonomo. Le parti possono ora accordarsi per evitare la consegna del certificato di conformità che doveva finora essere consegnato senza eccezioni e che ora può comunque essere sostituito dalla più semplice dichiarazione di rispondenza rilasciata da un tecnico abilitato. Terzo, gli impianti si considerano a norma se conformi alle norme applicabili al momento della loro costruzione o modifica e il decreto non prevede nessun nuovo obbligo di adeguamento. In particolare, gli impianti precedenti alla legge n. 46/1990 non necessitano di dichiarazioni di conformità e si considerano a norma se protetti dai contatti diretti (ad esempio fili scoperti) e se muniti d’interruttore differenziale ad alta sensibilità (cd. salvavita). Quarto, nel contratto di compravendita deve necessariamente comparire una clausola circa la sicurezza degli impianti, con la quale le parti possono liberamente scegliere se la relativa responsabilità incombe al venditore oppure al compratore. Il ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per la regolazione del mercato, Direzione generale per la sicurezza e i consumatori e Direzione generale per la vigilanza per la normativa tecnica e l’ufficio del Garante per la sorveglianza dei prezzi vigileranno al fine di evitare ogni ingiustificato aumento di oneri e costi. Ogni eventuale distorsione potrà essere segnalata all’indirizzo di posta elettronica garante@osservaprezzi.it o al numero verde 800955959.

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