4912

sabato 19 aprile 2008

IL DECRETO 37 DEL 22 GENNAIO 2008

IN VIGORE DAL 27 MARZO CHE SOSTITUISCE LA LEGGE 46/90

La Gazzetta Ufficiale n 61 del 12 marzo scorso ha pubblicato il Decreto 22 gennaio 2008 n. 37 che
nella pratica sostituisce integralmente i contenuti della Legge n. 46/90.

L’impianto della nuova norma conferma la struttura complessiva della legge 46/90, introducendo al
contempo una serie di significative novità, che, in prima istanza, di seguito si riassumono.
Sarà ovviamente cura dei nostri uffici informare progressivamente le categorie interessate degli
sviluppi interpretativi e dei chiarimenti che certamente seguiranno l’emanazione del nuovo
dispositivo.
LE PRINCIPALI NOVITA’
L’ambito di applicazione riguarda non solo gli impianti ad uso civile come previsto dalla 46/90 ma
TUTTI GLI IMPIANTI POSTI AL SERVIZIO DEGLI EDIFICI INDIPENDENTEMENTE
DALLA DESTINAZIONE D’USO.
La lettera a) della nuova norma raggruppa gli IMPIANTI ELETTRICI, GLI IMPIANTI DI
PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE E GLI IMPIANTI PER
L’AUTOMAZIONE DI PORTE, CANCELLI E BARRIERE.
Le opere edili e meccaniche di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense e di
ventilazione ed aerazione dei locali fanno parte integrante degli impianti di riscaldamento, di
climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione (lettera c) e degli impianti per la
distribuzione e l’utilizzazione di gas di qualsiasi tipo (lettera e)
La nuova norma ridefinisce il concetto di manutenzione ordinaria, che risulta essere l’intervento
finalizzato a contenere il degrado normale d’uso, nonché l’intervento a far fronte ad eventi
accidentali che comportano la necessità di primi interventi che comunque non modificano la
struttura dell’impianto.
Il RESPONSABILE TECNICO può svolgere la sua funzione per una sola impresa e la qualifica è
incompatibile con ogni altra attività continuativa.

L’impresa installatrice rilascia, al termine dei lavori e dopo le prove di funzionalità dell’impianto,
LA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ resa sul modello di cui all’allegato I del decreto (che
alleghiamo in fac -simile).
Fanno parte integrante della dichiarazione di conformità una relazione contenente la tipologia dei
materiali, nonché il PROGETTO.
Il progetto può essere predisposto dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice anziché da un
professionista, nei casi seguenti:
- impianti elettrici per utenze domestiche di singole unità abitative aventi potenza impegnata
non superiore a 6 Kw o di superficie non superiore a 400 metri quadri;
- impianti elettrici relativi a immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario
e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione non superiore a 1000 V o quando
le utenze sono alimentate in bassa tensione aventi potenza impegnata non superiore a 6 Kw
o qualora la superficie non superi i 200 metri quadri;
- impianti di protezione da scariche atmosferiche in edifici di volume non superiore a 200 mc;
- impianti di riscaldamento non dotati di canne fumarie collettive ramificate e impianti di
climatizzazione con potenzialità frigorifera inferiore a 40.000 frigorie/ora;
- Impianti di distribuzione del gas con portata termica fino a 50 Kw e impianti non dotati di
canne fumarie collettive ramificate;
- Impianti di protezione antincendio solo se inseriti in un’attività non soggetta al rilascio del
certificato di prevenzione incendi e comunque con un numero di idranti inferiore a 4 e con
massimo 9 apparecchi di rilevamento.
Il progetto redatto dal responsabile tecnico deve contenere gli schemi dell’impianto, i disegni
planimetrici e una relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell’installazione con
particolare riguardo alla tipologia e alle caratteristiche dei materiali e componenti da utilizzare e alle
misure di prevenzione e di sicurezza da adottare.
Gli impianti elettrici nelle unità immobiliari ad uso abitativo realizzati prima del 13 marzo 1990 si
considerano adeguati se dotati di sezionamento e protezione contro le sovracorrenti posti all’origine
dell’impianto, di protezione contro i contatti diretti, di protezione contro i contatti indiretti o
protezione con interruttore differenziale avente corrente differenziale nominale non superiore a 30
mA.
Se la dichiarazione di conformità non è più reperibile, è possibile redarre, per gli impianti eseguiti
prima dell’entrata in vigore del decreto n. 37, una DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA, che, nei
casi ove non sia obbligatorio il progetto predisposto da un professionista, può essere resa da un
soggetto che ricopre da almeno 5 anni il ruolo di responsabile tecnico in un’impresa abilitata.
La dichiarazione di rispondenza potrà essere rilasciata in esito a sopralluogo ed accertamenti.

Il decreto introduce l’obbligo, da parte del COMMITTENTE, di consegnare al distributore o al
venditore entro 30 giorni dall’allacciamento di una nuova fornitura di gas, energia elettrica, acqua,
copia della dichiarazione di conformità dell’impianto o copia della dichiarazione di rispondenza. Il
mancato adempimento comporta la sospensione della fornitura.
E’ obbligatorio il rilascio della dichiarazione di conformità anche per le installazioni di apparecchi
per usi domestici e per la fornitura provvisoria di energia elettrica per gli impianti di cantiere. Nei
due casi sopra esposti non vi è obbligo di redazione del progetto.
Per il rifacimento o l’installazione di nuovi impianti (esclusi gli ascensori che seguono normativa
specifica) per i quali è già stato rilasciato il certificato di agibilità, l’impresa deve depositare entro
30 giorni dalla conclusione dei lavori presso lo sportello unico per l’edilizia, la dichiarazione di
conformità, il progetto e il certificato di collaudo ove previsto.
Per le opere di installazione connesse ad interventi edilizi subordinati a permesso di costruire
ovvero a denuncia di inizio di attività, il soggetto titolare del permesso di costruire o che ha
presentato la denuncia di inizio attività deposita il progetto degli impianti da realizzare presso lo
sportello unico per l’edilizia contestualmente al progetto edilizio.
Lo sportello unico inoltre copia della dichiarazione di conformità alla Camera di Commercio che
provvede ai riscontri con le risultante del registro imprese e dell’albo artigiani.
All’inizio dei lavori per la costruzione o ristrutturazione dell’edificio contenente gli impianti,
l’impresa installatrice affigge un CARTELLO da cui risultino i propri dati identificativi e il nome
del progettista.
Gli atti di trasferimento degli immobili devono riportare la garanzia del venditore in ordine alla
conformità degli impianti e contengono in allegato, salvo espressi patti contrari, la dichiarazione di
conformità ovvero la dichiarazione di rispondenza.
Il mancato rilascio della dichiarazione di conformità e/o degli allegati obbligatori comporta
l’applicazione di una sanzione amministrativa da 100 a 1000 euro.
Le violazioni al contenuto del decreto n. 37 possono comportare sanzioni fino a 10.000 euro.
Le violazioni accertate verranno segnalate alla Camera di Commercio. La violazione reiterata per
tre volte può comportare la sospensione temporanea dell’attività.

Nessun commento: