4912

lunedì 22 settembre 2008

ATTUALITA' immobiliari

da Guido Ascheri

Italia – Evasione fiscale. Residenza fittizia all’estero: la prova è a carico dell’Ufficio.

Per poter ritenere la presenza in Italia - per oltre la metà dell’anno - degli interessi, non soltanto patrimoniali od economici, del contribuente, l’Ufficio deve offrire elementi che abbiano la caratteristica di essere gravi, precisi e concordanti.
Nella specie, non è possibile ritenere il contribuente fiscalmente domiciliato in Italia sulla base del solo affidamento dei figli minori, tenuti a non lasciare il territorio dello Stato, poiché ciò non comporta necessariamente la presenza fisica e continua del genitore affidatario, soprattutto in considerazione del fatto che i figli minori sono comunque seguiti da persona di tutta fiducia.
Gli ulteriori elementi offerti dall’Ufficio (utenze telefoniche riportate nell’elenco abbonati di Roma, sottoscrizione in Italia di contratti assicurativi, utilizzo di carte di credito), che potrebbero far ritenere la presenza in Italia - per oltre la metà dell’anno - degli interessi, non soltanto patrimoniali od economici, del contribuente, non hanno la caratteristica di essere gravi, precisi e concordanti, sì da dar loro la dignità di presunzioni semplici: l’utenza telefonica a nome del contribuente nell’elenco abbonati di Roma dimostra soltanto che lo stesso dispone di locali in tale città collegati telefonicamente, non già che nei medesimi dimori stabilmente; allo stesso modo, l’uso di carte di credito in Italia costituisce prova che là vi soggiorna e non che vi abbia stabile dimora.La Commissione Tributaria Regionale del Lazio infligge una dura lezione ai novelli untori dell’evasione fiscale che dopo la residenza nei cosidetti paradisi fiscali vorrebbero attaccarsi alle residenze – che per loro sono sempre e soltanto fittizie – ed agli investimenti in paesi come Svizzera, Lussemburgo, Irlanda, Austria, San Marino, Principato di Monaco, Olanda, Francia, Gran Bretagna e Germania. Ci pare di ricordare che da alcuni decenni all’interno della Comunità Europea e dello Spazio Economico Europeo vige la libera circolazione di merci, persone e capitali. L'elenco dei paesi compresi nella black list ed alcune informazioni complementari si trovano sul sito dell'Agenzia delle Entrate - Settore Comunicazione Istituzionale

Francia – Il deposito cauzionale nei contratti di locazione privati

Il contratto di affitto può prevedere un deposito cauzionale che serve a coprire le eventuali inadempienze dell’inquilino.Non può essere richiesto un deposito cauzionale se l’affitto è pagabile anticipatamente per periodi superiori ai tre mesi.Il deposito cauzionale non produce interessi a favore dell’inquilino.Il deposito cauzionale non può essere modificato o adeguato nel corso dell’esecuzione del contratto o al momento del suo rinnovo.A partire dal 9 febbraio 2008 il deposito cauzionale per i contratti di affitto di alloggi vuoti è pari ad un mese del canone di affitto. Nelle locazioni ammobiliate, la determinazione dell’ammontare del deposito cauzionale è libera, ma nella pratica è generalmente pari a due mesi di affitto.Nota bene ! Una garanzia autonoma può essere convenuta in sostituzione del deposito casuzionale, nel limite del suo ammontare. Applicata al contratto di locazione, la garanzia autonoma è l’impegno secondo il quale il garante si obbliga, in caso di mancato rispetto da parte dell’inquilino delle sue obbligazioni, in particolare il pagamento delle somme dovute per canoni o spese condominiali, riparazioni o manutenzione ordinaria, danneggiamenti e perdite, a versare una somma sia a prima richiesta, sia secondo delle modalità convenute senza poter opporre alcuna eccezione.La garanzia autonoma non può aggiungersi al deposito cauzionale, ne sostituire la fideiussione.

Francia – Taxe d’habitation nelle locazioni ammobiliate.

Il proprietario non è tenuto a pagare la « taxe d’habitation » per i locali affittati ammobiliati a condizione che non li utilizzi mai. In questo caso, è l’inquilino che occupa l’appartamento al 1° gennaio dell’anno d’imposizione che deve pagare la « taxe d’habitation ».Per contro, se il proprietario, mantiene la disponibilità dei locali per qualche settimana all’anno, non può beneficiare di questo esonero.

Monaco – Sistema fiscale.

Presentazione Generale Una delle caratteristiche del Principato consiste nella circostanza che per le persone fisiche si applica una fiscalità « leggera ». L’ esonero da qualsiasi imposta sul reddito si fonda su una Ordinanza emessa nel 1869 dal Principe Carlo III.La sola impota diretta applicata nel Principato è l’imposta sui reddiiti delle attività industriali e commerciali.Nel Principato di Monaco non esiste ne l’imposta patrimoniale, ne la « taxe foncière » e neppure la « taxe d'habitation ». Le persone fisicheI Monegaschi ed i residenti del Principato, eccetto i cittadini francesi sottoposti alla Convenzione bilaterale franco-monegasca del 1963, non sono assoggettati ad imposta sul reddito. Tuttavia, l’esonero delle persone fisiche dall’imposta sul reddito si applica alle attività ed alle persone effettivamente e realmente stabilite nel Principato. Questa situazione di fatto non attenta alle regole di tassazione degli altri Paesi.Le imposta di successione o di donazione si applicano ai beni situati sul territorio del Principato o che vi hanno la loro base imponibile, indipendentemente dal domicilio, dalla residenza o nazionalità del de cuius o del donatore.Il tasso dell’imposta è in funzione del grado di parentela fra il defunto ed il suo erede:
- in successione diretta genitori-figli o tra coniugi
0 %
- tra fratelli e sorelle
8 %
- tra zii, zie, nipoti
10 %
- tra collaterali diversi dai fartelli,sorelle, zii, nipoti
13 %
- tra persone non parenti
16 %

La fiscalità delle imprese

Le imprese, qualunque sia la loro forma, sono assoggetatte ad una imposta sul reddito, se realizzano almeno il 25 % del loro volume di affari all’esterno del Principato. L’aliquota dell’imposta è del 33,33 %.Tutte le imprese create nel Principato e rientranti nel campo si applicazione dell’imposta sul reddito sono esonerate da questa imposta per i primi due anni e benficiano di una riduzione per i tre anni successivi. Regolamento doganaleI territori francesi e monegaschi, comprese le loro acque territoriali, formano una unione doganale regolata dalla Convenzione del 18 maggio 1963 ; cosi che il codice doganale Francese è applicabile nel Principato di Monaco. Per effetto dell’unione doganale con la Francia, ed allo scopo di assicurare una stretta applicazione di questo accordo bilaterale, il Principato è incorporato nel territorio doganale europeo ( benché resti uno Stato terzo in rapporto all’Unione Europea ). L’accesso al mercato unico europeo dei beni e servizi – libera circolazione - provenienti da Monaco è in questo modo assicurato. Imposta sul valore aggiuntoL’imposta sul valore aggiunto ( T.V.A.) è calcolata sulla stessa base imponibile ed alle stesse aliquote della Francia; il regime della T.V.A. intra-comunitaria si applica a partire dal 1° gennaio 1993. Le aliquote più usuali sono :- aliquota normale : 19,60 %- aliquotaridotta : 5,50 %

Nessun commento: