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venerdì 11 luglio 2008

Un piano per vendere immobili

La novità è costituita dal piano delle alienazioni immobiliari che dovrà essere predisposto da ciascuna regione d ente locale mediante delibera di giunta regionale, comunale eccetera. Il piano punta a individuare i singoli beni immobili di titolarità dell'ente locale e compresi nel proprio territorio che siano valorizzabili oppure dismissibili, non risultino strumentali alle funzioni istituzionali. All'inizio del prossimo anno, in base alle previsioni del decreto, l'ente predisporrà questo piano e costituirà un allegato al prossimo bilancio di previsione 2009. Tutti i beni appartenenti al patrimonio immobiliare non strumentali dell'ente (va tenuto in tal senso in considerazione il conto del patrimonio ex dpr 194/1996) e che hanno la qualifica di beni immobili della classe A II 4 (cioè fabbricati relativi al patrimonio indisponibile) oppure della classe A II 2 (cioè terreni relativi al patrimonio indisponibile), potranno essere inseriti nella categoria dei beni patrimoniali disponibili, ponendo in evidenza la relativa destinazione urbanistica.In pratica i terreni della classe A II 2, se riconosciuti nel piano delle alienazioni immobiliari, potranno essere inseriti nella classe A II 3 con la qualifica disponibili. Lo stesso per i fabbricati della classe A II 4, che potranno essere inseriti nella corrispondente classe A II 5 con la qualifica di beni disponibili.Allo scopo di effettuare la procedura sopra esposta, occorre una delibera del consiglio comunale per l'approvazione del piano delle alienazioni: essa costituirà una variante al piano urbanistico generale e non avrà bisogno di verifiche di conformità agli atti di pianificazione di competenza di province e regioni.Gli elenchi degli immobili sopra descritti produrranno gli effetti dichiarativi della proprietà in assenza di precedenti trascrizioni secondo l'art. 2644 del codice civile, mentre gli uffici dell'ente locale provvederanno ad attivarsi per la trascrizione e voltura degli immobili. Sarà possibile per gli interessati esperire ricorso contro l'iscrizione dei beni nell'elenco entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Inoltre è ammessa la forma di valorizzazione alternativa secondo il comma 7 del medesimo articolo 58, nel rispetto dei principi di salvaguardia dell'interesse pubblico e mediante l'utilizzo di strumenti di competizione. Infine il comma 8 consente agli enti locali la possibilità di conferire i beni immobili individuati anche residenziali ai fondi comuni di investimento immobiliare.

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