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mercoledì 11 giugno 2008

Il rogito notarile

Il rogito notarile consiste nell’atto conclusivo della trattativa di compravendita immobiliare. Rappresenta, infatti, il vero e proprio atto di vendita, ovvero, il momento attraverso il quale avviene il passaggio definitivo dell’immobile dal venditore al nuovo proprietario.

È stilato dal notaio di fiducia del compratore e contiene tutti gli elementi necessari ad individuare l’immobile in questione (che dovrebbero essere già contenuti nel compromesso).

In caso di comproprietà, l’atto dovrà essere firmato da tutti i comproprietari, oppure, da un loro rappresentante al quale sia stata conferita una procura notarile. I controlli sull’esistenza d’ipoteche, pratiche di condono edilizio e problemi di piano regolatore, possono essere espressamente affidati al notaio; in caso contrario, questi si assume la responsabilità di registrare le affermazioni del venditore, non la veridicità delle stesse.

Il notaio, ad ogni modo, è tenuto a registrare l’atto entro 20 giorni, pagando le relative imposte per conto dell’acquirente. In caso dovessero trascorrere 30 giorni o più, egli sarà tenuto al risarcimento dei danni, salvo l’applicazione delle pene pecuniarie previste dalle leggi speciali.

Inoltre, l’atto notarile dovrà essere da lui trascritto, presso l’Agenzia del Territorio, nel più breve tempo possibile. E’ bene che l’acquirente richieda sia una copia del regolamento condominiale, che le fatture delle spese per lavori eseguiti. Le ricevute sono molto importanti: occorre farsele rilasciare in relazione ad ogni somma versata.

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