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mercoledì 11 giugno 2008

Il Compromesso o Preliminare di compravendita

Il compromesso è un contratto con il quale le parti promettono di concludere un futuro contratto di cui fin d’ora viene determinato l’intero contenuto.

Nell’atto devono essere indicati: le generalità di chi vende, il costo e le caratteristiche dell’immobile, le modalità di pagamento e la data di stipula del rogito.

Il compromesso è garantito dal versamento di una caparra, in genere pari a circa il 10% del prezzo finale. È anche chiamato preliminare di compravendita o promessa di vendita.

Per questo tipo di contratto è prevista la forma scritta (art. 1350 c.c.).


ATTENZIONE: In base al Decreto Legislativo 20 giugno 2005, n. 122, chi acquista una casa in costruzione ha diritto al rilascio, da parte dell’impresa costruttrice, di una fidejussione (i cui estremi devono essere contenuti nel compromesso) di importo pari alle somme che il costruttore ha riscosso e/o deve ancora riscuotere dall’acquirente prima del trasferimento dell’immobile. In questo modo si è garantiti nel caso in cui il costruttore incorra in una situazione di crisi, come il fallimento.

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