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martedì 29 settembre 2009

Sequestrata la casa donata alla moglie

Contenzioso. Se il coniuge è debitore

Sergio Trovato Può costare cara la donazione tra coniugi se c'è di mezzo il Fisco. È soggetto a sequestro l'immobile donato alla moglie da un imprenditore che non ha pagato i debiti fiscali, se lo scopo è sottrarre il bene all'azione esecutiva. Anche la moglie risponde del reato di sottrazione fraudolenta dei beni al pagamento delle imposte. Lo ha stabilito la sentenza n. 36838 del 22 settembre 2009 della terza sezione penale della Cassazione. Il giudice delle indagini preliminari di S. Maria Capua Vetere aveva disposto il sequestro dell'immobile donato da un contribuente alla moglie. Si presumeva che l'operazione fosse stata posta in essere per evitare che il bene venisse sottoposto all'esecuzione forzata. Nei primi mesi del 2007, infatti, erano state notificate le cartelle per mancato pagamento di Irpef, Iva e Irap e il 31 maggio dello stesso anno era stato donato l'immobile. L'interessato contestava la mancanza di dolo nella scelta di donare l'immobile al proprio coniuge e la regolarità della procedura di notifica delle cartelle. Donazione fittizia Per i giudici di piazza Cavour, la donazione era stata «fittiziamente effettuata all'unico scopo di eludere l'assoggettamento del bene alle azioni erariali». «L'apparente trasferimento dell'immobile» ha portato il contribuente a commettere il reato di fraudolenta evasione fiscale, al quale ha concorso anche la moglie. L'articolo 11 del decreto legislativo 74/2000 prevede la sanzione della reclusione da sei mesi a quattro anni per chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi, Iva, interessi e sanzioni amministrative per un ammontare complessivo superiore a cento milioni delle vecchie lire, alieni simulatamente o compia altri atti fraudolenti su propri o altrui beni idonei a rendere, in tutto o in parte, inefficace la procedura di riscossione coattiva. La notifica delle cartelle È stato accertato che gli atti erano stati notificati al debitore tributario mediante affissione all'albo comunale. La cartella va infatti notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario. Può essere spedita anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento; si considera perfezionata il giorno in cui l'atto è sottoscritto. Se la cartella viene consegnata nelle mani proprie del destinatario, di persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda, non è neppure richiesta la sottoscrizione dell'originale. Quando nel luogo in cui deve eseguirsi la notifica non vi è abitazione, ufficio o azienda del destinatario, l'avviso del deposito si affigge nell'albo del comune e, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si intende perfezionata nel giorno successivo a quello di affissione. Per gli atti emanati dal Fisco, la Cassazione (sentenza 17064/06) ha affermato che, se il contribuente è irreperibile, la notifica è ritualmente eseguita con l'affissione dell'avviso nell'albo comunale. E non è necessaria la spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento (articolo 140 del Codice di procedura civile). Il Fisco non deve fare ulteriori ricerche anagrafiche. L'affissione all'albo costituisce adempimento necessario e sufficiente per la legittimità del procedimento.

il sole 24 ore

Giovedí 24 Settembre 2009

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