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sabato 20 marzo 2010

Liberalizzate le ristrutturazioni in casa

Liberalizzazione in arrivo per i lavori in casa. Non ci sarà più bisogno della denuncia di inizio attività (Dia) per gli interventi di manutenzione straordinaria «sempre che non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici». Lo prevede il decreto legge appena varato dal governo che modifica il testo unico sull'edilizia del 2001.

In sostanza si potranno fare liberamente (senza chieder alcuna autorizzazione) i lavori interni a un appartamento con tre soli vincoli: non spostare i muri portanti; non aumentare la superficie o la volumetria dell'appartamento; non fondere più unità immobiliari in una o, viceversa, frammentare una unità immobiliare in più unità. L'articolo del testo unico modificato lasciava ampi margini alle regioni di intervenire sulla materia. Soltanto la Sardegna, però, aveva già liberalizzato la manutenzione straordinaria senza più bisogno della Dia. L'impatto sarà quindi molto forte su questo punto. La manutenzione ordinaria, viceversa, era già liberalizzata sia dalla normativa nazionale che da quella regionale.

La semplificazione varata era stata annunciata dal governo già un anno fa in concomitanza del lancio del piano casa. Si trattava di una liberalizzazione molto più spinta che riguardava anche le aree vincolate e che era stata inserita nel protocollo d'intesa sottoscritto con le regioni il 1° aprile 2009. Il governo, che si è sempre lamentato delle resistenze delle regioni sul piano casa, non era tuttavia riuscito a varare quel provvedimento per contrasti interni e per le obiezioni delle sovrintendenze ai beni culturali.

Il decreto legge liberalizza anche altre attività più specifiche, eliminando l'obbligo della presentazione della Dia:
* i movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;
* le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni;
* le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola;
* le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di
sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale;
* i pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di accumulo esterno,
a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori delle zone di tipo A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;
* le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali
degli edifici.

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