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sabato 19 aprile 2008

REMAX TEAM CAREER NIGHT

Il REMAX TEAM CAREER NIGHT!

Durante la festa, dove erano presenti più di 120 persone, è stato girato un reportage di cui vorrei farvi partecipi!

guarda la versione italiana

guarda la versione inglese (venuta meglio)

REMAX TEAM... WHAT'S NEXT?

Compravendita di immobili(Aspetti giuridici)

In Italia, fino a non molti anni fa, la compravendita di immobili era segnata da una prassi contrattuale molto semplificata, contenuta nelle fasi essenziali del contratto preliminare e del definitivo. Questa prassi è andata via via dilatandosi in conseguenza della evoluzione della funzione e figura di un nuovo soggetto commerciale, il mediatore immobiliare (attività regolata dalla legge 3 febbraio 1989, n°39), che opera per fasi successive e che possono così riassumersi:1. l'incarico di vendita; l’aspirante venditore sottoscrive un modulo prestampato che consegna all'agente immobiliare, impegnando per un certo tempo un determinato bene immobile ai fini di una futura vendita;2. la proposta di acquisto; l’agente immobiliare, in possesso dell'incarico di vendita, cerca sul mercato i potenziali acquirenti, facendo sottoscrivere, di norma anche a più di un interessato, un modulo prestampato definito appunto "proposta d’acquisto";3. accettazione della proposta d’acquisto, mediante sottoscrizione sul medesimo prestampato, o anche su foglio separato;4. stipulazione del contratto preliminare5. stipulazione del contratto definitivo di compravendita

Il contratto preliminare (Compromesso)

Il contratto preliminare è quel contratto col quale le parti si obbligano, l’una nei confronti dell’altra, a concludere un futuro contratto, del quale determinano il contenuto essenziale. Il preliminare di vendita non trasferisce la proprietà della cosa da una parte all’altra ma costituisce la fonte dell’obbligazione per una parte e a vendere, per l’altra a comprare. Il trasferimento della proprietà si avrà soltanto quando le parti stipuleranno il contratto definitivo. La forma del contratto preliminare deve essere, a pena di nullità, la stessa del contratto definitivo. Come già detto costituisce un obbligo a contrattare successivamente, pertanto da esso non derivano gli effetti voluti nel contratto definitivo ma solo l’obbligo a contrattare. Nel caso una delle parti venga meno all’impegno, l’altra può rivolgersi al giudice per ottenere l’esecuzione forzata dell’obbligo di contrattare (a meno che il preliminare non escluda tale possibilità). La sentenza del giudice produrrà gli effetti del contratto non concluso (art. 2932 c.c.).Esso non va confuso col contratto, che nella pratica viene indicato con lo stesso nome o come compromesso, che è un contratto già definitivo, ma in cui mancano alcuni requisiti necessari per valere come titolo per la trascrizione, il quale può essere redatto in carta semplice, ma si consiglia in bollo per poterlo eventualmente registrare con più facilità.
In questo caso le parti non si impegnano a vendere o comprare ma, direttamente, comprano e vendono. L’impegno reciproco è quello di incontrarsi successivamente per riprodurre il contratto, già definitivo, in un documento avente la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, completato con i requisiti mancanti nel primo. Se una delle parti non adempie, l’altra può chiedere al giudice una sentenza che accerti la sottoscrizione del contratto per formare titolo valido per la trascrizione.
Se il compromesso viene steso da un notaio (atto pubblico) o con scrittura privata autenticata, la trascrizione diventa in ogni caso obbligatoria.
Gli elementi fondamentali da indicare nel compromesso sono i seguenti.
1. I dati completi dei contraenti;2. Prezzo dell'immobile;3. I mezzi di pagamento (assegno, cambiale, eccetera) e le relative scadenze;4. La descrizione della casa (risultanze catastali, vani, pertinenze) e degli altri immobili confinanti;5. La data del rogito;6. Presenza di eventuali vincoli (come ipoteche o servitù varie);7. Regolarità rispetto alle norme edilizie;8. Eventuali clausole penitenziali, o versamento di caparra confirmatoria o caparra penitenziale;9. Il titolo del possesso con la date di inizio ed eventuali limitazioni;10. La clausola dell'arbitrato (che eviterà o accorcerà i tempi giudiziari) da utilizzare in caso di rescissione;11. Data e firma dei contraenti.
La clausola penitenziale permette ai due contraenti di recedere dal contratto (prima del rogito) pagando una penale. Se però ambedue sono d'accordo sul non andare avanti con la vendita, potranno risolvere la cosa firmando un accordo a parte evitando di far scattare la clausola.La caparra confirmatoria consiste in una somma che l'acquirente dà al venditore, prima della conclusione dell'affare, a garanzia del suo buon esito. Se la compravendita va a monte per colpa dell'acquirente, il venditore ha diritto a tenersi la caparra come indennizzo. Se invece la colpa è del venditore, questi restituirà la caparra, raddoppiata, all'acquirente. In ogni caso, il danneggiato può rinunciare alla caparra e ottenere invece in giudizio che il contratto venga comunque portato a termine.La caparra penitenziale, a differenza della confirmatoria, non permette di rivolgersi al giudice per ottenere l'esecuzione del contratto: il danneggiato se la intasca, e tutto finisce lì.L'acconto invece non mette in atto nessuno dei meccanismi descritti prima: è semplicemente un anticipo sul prezzo, quindi lo stesso importo viene restituito se l'affare va a monte, non importa per colpa di chi, e senza altre conseguenze.

Atto di compravendita

L'atto di compravendita vero e proprio, chiamato “rogito” è, in genere, redatto da un notaio, ma si può anche farlo da soli limitandosi ad autenticare le firme da un notaio. Questa soluzione però è sconsigliata perché fare errori nella formulazione dell'atto è facilissimo. Nel rogito vengono, in sostanza, ripetuti gli accordi già trascritti nel compromesso, con qualche aggiunta che si sia resa necessaria nel frattempo. Al notaio spettano i controlli sull'esistenza di ipoteche, altri vincoli, o irregolarità edilizie (a meno di non aver già provveduto di persona).A partire dal 1 gennaio 1998 al rogito va allegata la "dichiarazione di conformità" dell'immobile alle norme sulla sicurezza (legge 46/1990), relativamente agli impianti elettrici, rilasciata da tecnici abilitati. Se la casa risulta già in regola, il venditore potrà inserire nel rogito una dichiarazione sulla regolarità dell'immobile, con valore di atto notorio. È compito del venditore fornire tutta la documentazione che il notaio richiede.L' acquirente al momento del rogito dovrà presentarsi, di regola, con il denaro necessario al saldo. Quindi, le pratiche per il mutuo devono già essere state sbrigate. In generale, la banca dispone di notai di fiducia ai quali rivolgersi per la stesura sia del rogito che dell'atto di ipoteca.Si ricorda che al momento del rogito di solito viene saldato anche il conto delle mediazioni, viene pagata l'IVA, l'imposta di registro e la parcella del notaio.I mezzi di pagamento più comuni sono l'assegno circolare (preferito perché il pagamento è garantito direttamente dalla banca che lo ha emesso), molto raramente i contanti e i semplici assegni bancari, oppure le cambiali (almeno per una parte del saldo).

MOTIVI DELL’INCREMENTO DEI PREZZI NUOVO SISTEMA FISCALE

La legge finanziaria del 2006, su sollecitazione dei notai, ha finalmente introdotto una nuova norma che consente di dichiarare, nelle compravendite immobiliari ,il prezzo reale del bene contrariamente a quanto veniva fatto nelle contrattazioni precedenti.
Tale norma, applicabile quando si tratta di compravendite tra privati e relativamente ad immobili per uso abitativo e loro pertinenze (garage, box, cantine, etc. ),consente di assumere per il pagamento delle tasse la rendita catastale aggiornata. In questo modo il cittadino paga di meno perché il calcolo delle imposte viene fatto sul valore catastale rivalutato ed ha il vantaggio di avere una situazione giuridica molto più solida e sicura di prima per i forti rischi che correvano i contraenti dell’atto: a partite da pesanti sanzioni per occultamento del corrispettivo fino al reato di frode fiscale, nel caso di mancata dichiarazione delle plusvalenze, o addirittura riciclaggio del denaro. Inoltre, la dichiarazione del prezzo simulato rende il contratto debole o molto debole e, nel caso in cui sorgano delle controversie tra le parti può creare una serie di problemi di natura giuridica.
Per tanto, il cittadino che acquista la casa, potrà a sua scelta pagare le imposte sul valore catastale rivalutato dell’immobile, pur dichiarando nell’atto di compravendita il prezzo reale concordato fra le parti. Per un immobile con un prezzo concordato di 200 mila euro e rendita catastale rivalutata di 100 mila euro, spiegano i notai, con la vecchia normativa si dovevano pagare le imposte sul prezzo pattuito, ossia su 200 mila euro. Dal primo gennaio si può invece scegliere di pagare le imposte sulla rendita catastale, quindi su 100 mila euro, dichiarando nell’atto il prezzo reale dell’immobile (200 mila euro).
Inoltre, la norma ha stabilito una sorta di sterilizzazione anche degli onorari notarili:
Per evitare un aggravio di spese a carico dei cittadini che fanno questa scelta: infatti la nuova normativa prevede, contestualmente, una riduzione del 20% per gli onorari notarili, calcolati sul prezzo. Queste nuove norme costituiscono un traguardo importante per tutta la collettività, perché, una volta capiti i vantaggi, lo stato incentiva i cittadini onesti e responsabili a dichiarare l’intero valore e introduce un elemento di trasparenza in tutto il “mercato immobiliare.”

SITUAZIOME ABITATIVA DEGLI ITALIANI

Pertanto la situazione abitativa degli italiani, confermata anche dal Censis, risulta essere la seguente:• 73% degli italiani vive in abitazioni di proprietà (istat)• 82% degli italiani vive in abitazioni di proprietà (censis)• 18,7% delle famiglie in affitto (istat)CONTRATTAZIONI REGISTRATE NEL 2003
Nel 2003 si sono avute 941.766 compravendite immobiliari che per il 93% hanno riguardato immobili ad uso abitativo: + 0,4% rispetto al 2002 nel quale si era registrato un boom rispetto all’anno precedente del 14,8% (dati istat). A guidare la classifica degli acquisti è il Nord - Italia dove si registra la metà delle operazioni contrattuali (istat) :• 511394 compravendite nord• 234635 compravendite sud• 195737 compravendite centroAnche se nel 2003 il maggiore incremento di vendite è stato riscontrato in Abruzzo con più dell’8,4%, una apprezzabile inflessione è stata riscontrata nella Valle d’Aosta con il -5,7%. Per i prossimi 3 anni è prevedibile una leggera flessione delle compravendite con un picco di –3,6% nel 2007 ed una altrettanto moderata contrazione dei prezzi e, raggiungendo un picco del –5,8% nel 2008.

IL MERCATO IMMOBILIARE IN ITALIA

Non più solo un rifugio, una sicurezza personale ma soprattutto un investimento sicuro che, con tempi e modi diversi, consente di eliminare la “Spada di Damocle” di un fitto da pagare e garantire un serbatoio da cui attingere in situazioni di emergenza. Non è un caso che il 73% degli italiani secondo Istat, 82% secondo Censis viva in abitazioni di proprietà, mentre solo il 18,7% delle famiglie in affitto (dati istat).

CRITERI DI SCELTA DEI FABBRICATI

se il bisogno di avere un'abitazione è impellente, qualsiasi casa, purché di dimensioni adeguate, va bene; se il bisogno è più tranquillo, la domanda diventa più selettiva: nel prima caso, i prezzi sono più uniformi, nel secondo, si differenziano notevolmente a seconda delle caratteristiche dei fabbricati. Nei periodi di stagnazione economica e in quelli in cui le scelte dei risparmiatori si rivolgano a settori diversi dall'immobiliare, la domanda di fabbricati sopravvive per le abitazioni molto piccole e di basso pregio (che soddisfano le esigenze minime di casa) e per quelle molto grandi (che riguardano acquirenti di ampie passibilità economiche).Nei periodi in cui "il mattone" esercita una maggior attrazione, la domanda si sposta versa le case di fascia intermedia per grandezza e qualità. Non manca, infine, di avere influenza sulla domanda l'azione politica, con il mutevole peso fiscale imposto sugli immobili in tutte le fasi della loro parabola esistenziale (dall'IVA sui materiali da costruzione, agli oneri di urbanizzazione, alle imposte sui trasferimenti, all'ICI, alle imposte personali sul reddito, alle tariffe per i servizi, alla concessione di incentivi per certe opere edilizie, quali le ristrutturazioni, e per l'acquisto della prima casa).
Tutti i fattori sopra indicati hanno agito variamente nell'ultimo cinquantennio, da quando cioè ha cominciato a diffondersi la piccola proprietà immobiliare. La domanda dei fabbricati e i prezzi hanno avuto momenti di impennata, periodi di crescita più lenta e fasi di stabilità. Per rimanere ai tempi più recenti, tra il 1994 e il 1997 il mercato immobiliare urbano ha subito una vera e propria stagnazione, con domanda e prezzi in calo. Dal 1998 è cominciata a notarsi un'inversione di tendenza e, gli esperti prevedono un progressivo rialzo dei prezzi anche per il futuro.
In conclusione, data la rigidità dell'offerta, si può dire che il prezzo di mercato dei fabbricati sia influenzato essenzialmente dalla domanda, le cui cause di variazione sono molteplici e non sempre sistematiche e prevedibili.

IL DECRETO 37 DEL 22 GENNAIO 2008

IN VIGORE DAL 27 MARZO CHE SOSTITUISCE LA LEGGE 46/90

La Gazzetta Ufficiale n 61 del 12 marzo scorso ha pubblicato il Decreto 22 gennaio 2008 n. 37 che
nella pratica sostituisce integralmente i contenuti della Legge n. 46/90.

L’impianto della nuova norma conferma la struttura complessiva della legge 46/90, introducendo al
contempo una serie di significative novità, che, in prima istanza, di seguito si riassumono.
Sarà ovviamente cura dei nostri uffici informare progressivamente le categorie interessate degli
sviluppi interpretativi e dei chiarimenti che certamente seguiranno l’emanazione del nuovo
dispositivo.
LE PRINCIPALI NOVITA’
L’ambito di applicazione riguarda non solo gli impianti ad uso civile come previsto dalla 46/90 ma
TUTTI GLI IMPIANTI POSTI AL SERVIZIO DEGLI EDIFICI INDIPENDENTEMENTE
DALLA DESTINAZIONE D’USO.
La lettera a) della nuova norma raggruppa gli IMPIANTI ELETTRICI, GLI IMPIANTI DI
PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE E GLI IMPIANTI PER
L’AUTOMAZIONE DI PORTE, CANCELLI E BARRIERE.
Le opere edili e meccaniche di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense e di
ventilazione ed aerazione dei locali fanno parte integrante degli impianti di riscaldamento, di
climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione (lettera c) e degli impianti per la
distribuzione e l’utilizzazione di gas di qualsiasi tipo (lettera e)
La nuova norma ridefinisce il concetto di manutenzione ordinaria, che risulta essere l’intervento
finalizzato a contenere il degrado normale d’uso, nonché l’intervento a far fronte ad eventi
accidentali che comportano la necessità di primi interventi che comunque non modificano la
struttura dell’impianto.
Il RESPONSABILE TECNICO può svolgere la sua funzione per una sola impresa e la qualifica è
incompatibile con ogni altra attività continuativa.

L’impresa installatrice rilascia, al termine dei lavori e dopo le prove di funzionalità dell’impianto,
LA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ resa sul modello di cui all’allegato I del decreto (che
alleghiamo in fac -simile).
Fanno parte integrante della dichiarazione di conformità una relazione contenente la tipologia dei
materiali, nonché il PROGETTO.
Il progetto può essere predisposto dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice anziché da un
professionista, nei casi seguenti:
- impianti elettrici per utenze domestiche di singole unità abitative aventi potenza impegnata
non superiore a 6 Kw o di superficie non superiore a 400 metri quadri;
- impianti elettrici relativi a immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario
e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione non superiore a 1000 V o quando
le utenze sono alimentate in bassa tensione aventi potenza impegnata non superiore a 6 Kw
o qualora la superficie non superi i 200 metri quadri;
- impianti di protezione da scariche atmosferiche in edifici di volume non superiore a 200 mc;
- impianti di riscaldamento non dotati di canne fumarie collettive ramificate e impianti di
climatizzazione con potenzialità frigorifera inferiore a 40.000 frigorie/ora;
- Impianti di distribuzione del gas con portata termica fino a 50 Kw e impianti non dotati di
canne fumarie collettive ramificate;
- Impianti di protezione antincendio solo se inseriti in un’attività non soggetta al rilascio del
certificato di prevenzione incendi e comunque con un numero di idranti inferiore a 4 e con
massimo 9 apparecchi di rilevamento.
Il progetto redatto dal responsabile tecnico deve contenere gli schemi dell’impianto, i disegni
planimetrici e una relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell’installazione con
particolare riguardo alla tipologia e alle caratteristiche dei materiali e componenti da utilizzare e alle
misure di prevenzione e di sicurezza da adottare.
Gli impianti elettrici nelle unità immobiliari ad uso abitativo realizzati prima del 13 marzo 1990 si
considerano adeguati se dotati di sezionamento e protezione contro le sovracorrenti posti all’origine
dell’impianto, di protezione contro i contatti diretti, di protezione contro i contatti indiretti o
protezione con interruttore differenziale avente corrente differenziale nominale non superiore a 30
mA.
Se la dichiarazione di conformità non è più reperibile, è possibile redarre, per gli impianti eseguiti
prima dell’entrata in vigore del decreto n. 37, una DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA, che, nei
casi ove non sia obbligatorio il progetto predisposto da un professionista, può essere resa da un
soggetto che ricopre da almeno 5 anni il ruolo di responsabile tecnico in un’impresa abilitata.
La dichiarazione di rispondenza potrà essere rilasciata in esito a sopralluogo ed accertamenti.

Il decreto introduce l’obbligo, da parte del COMMITTENTE, di consegnare al distributore o al
venditore entro 30 giorni dall’allacciamento di una nuova fornitura di gas, energia elettrica, acqua,
copia della dichiarazione di conformità dell’impianto o copia della dichiarazione di rispondenza. Il
mancato adempimento comporta la sospensione della fornitura.
E’ obbligatorio il rilascio della dichiarazione di conformità anche per le installazioni di apparecchi
per usi domestici e per la fornitura provvisoria di energia elettrica per gli impianti di cantiere. Nei
due casi sopra esposti non vi è obbligo di redazione del progetto.
Per il rifacimento o l’installazione di nuovi impianti (esclusi gli ascensori che seguono normativa
specifica) per i quali è già stato rilasciato il certificato di agibilità, l’impresa deve depositare entro
30 giorni dalla conclusione dei lavori presso lo sportello unico per l’edilizia, la dichiarazione di
conformità, il progetto e il certificato di collaudo ove previsto.
Per le opere di installazione connesse ad interventi edilizi subordinati a permesso di costruire
ovvero a denuncia di inizio di attività, il soggetto titolare del permesso di costruire o che ha
presentato la denuncia di inizio attività deposita il progetto degli impianti da realizzare presso lo
sportello unico per l’edilizia contestualmente al progetto edilizio.
Lo sportello unico inoltre copia della dichiarazione di conformità alla Camera di Commercio che
provvede ai riscontri con le risultante del registro imprese e dell’albo artigiani.
All’inizio dei lavori per la costruzione o ristrutturazione dell’edificio contenente gli impianti,
l’impresa installatrice affigge un CARTELLO da cui risultino i propri dati identificativi e il nome
del progettista.
Gli atti di trasferimento degli immobili devono riportare la garanzia del venditore in ordine alla
conformità degli impianti e contengono in allegato, salvo espressi patti contrari, la dichiarazione di
conformità ovvero la dichiarazione di rispondenza.
Il mancato rilascio della dichiarazione di conformità e/o degli allegati obbligatori comporta
l’applicazione di una sanzione amministrativa da 100 a 1000 euro.
Le violazioni al contenuto del decreto n. 37 possono comportare sanzioni fino a 10.000 euro.
Le violazioni accertate verranno segnalate alla Camera di Commercio. La violazione reiterata per
tre volte può comportare la sospensione temporanea dell’attività.

OPEN HOUSE ART EVENT

RE/MAX Team lancia "Open House Art Event", nuova formula lanciata da RE/MAX per comprare e vendere casa in modo assolutamente innovativo e originale che unisce arte e cultura dell'abitare.
Con questa formula l’immobile in vendita diventa uno spazio espositivo che accoglie opere di artisti noti. I potenziali acquirenti che visitano l’immobile possono al contempo gustarsi una vera e propria mostra artistica.
In America l'Open House è uno strumento molto usato per la vendita degli immobili; come dice il nome stesso consiste nell'aprire la casa in un giorno prestabilito a tutti i potenziali acquirenti che così possono visitarla liberamente. La nuova formula Open House Art Event rappresenta un’ulteriore originale evoluzione in quanto permette di rendere la visita all’immobile ancora più piacevole e interessante.
Il lancio del primo Open House Art Event avvenuta il 24 febbraio 2007 a Roma è ora un evento continuo che si specializza nella vendita delle case speciali per clienti speciali.
La REMAX TEAM guidata da Marco Ramberti, ha riunisce per l’occasione opere di giovani artisti con opere di artisti più affermati, tutte opere ispirate al tema della “Casa”.I potenziali acquirenti possono visitare l’immobile, osservare le opere artistiche esposte e acquistarle sul posto.
“Con Open House Art Event intendiamo trasformare la visita di una casa in un’esperienza piacevole e divertente” ha dichiarato Marco Ramberti.
“L’interessato potrà trovare ad accoglierlo consulenti immobiliari pronti a rispondere ad ogni richiesta e come in un piccolo party potrà gustare un bicchiere di buon vino, visionare le opere esposte e trattenersi per dialogare con le altre persone che liberamente potranno visitare l’immobile.

Case dei politici, sconti fino all'80%. Piani nobili con scorta sul portone

Roma - Dopo il polverone sollevato dall’inchiesta dell’«Espresso» sui presunti acquisti di favore di case lusso da parte di ministri, politici, manager e giornalisti, abbiamo voluto capire qualcosa in più. Per farlo ci siamo rivolti agli operatori di mercato che il «territorio» lo conoscono. Un tour di Roma in cui a guidare è Marco Ramberti, broker immobiliare della Remax, 7 mila agenzie in tutto il mondo. Abbiamo cercato di verificare, partendo dai dati del settimanale, l’entità del gap tra quanto pagato e il reale prezzo di mercato al momento dell’acquisto: in certi casi lo «sconto» supera anche l’80%.
Per «monetizzare» il valore delle case in base alla metratura, ove non indicata - ci spiega Ramberti - si fa uso delle regole catastali, per cui si definisce «vano» uno spazio di almeno 25 mq. Quindi se una casa ha quattro vani catastali, la sua grandezza sarà all’incirca di 100 mq.
Partiamo dal sindaco di Roma, Walter Veltroni, proprietario di un appartamento di 8,5 vani, posto auto e cantina in via Velletri. Pagato 377mila euro, al momento dell’acquisto (nel 2005) la quotazione di mercato era di 6/7mila euro per metro quadro, per un valore «reale» di oltre un milione e 400mila euro. Un «risparmio» per il primo cittadino di poco più di un milione. Un buon affare.
Anche il presidente emerito Francesco Cossiga vive in 9,5 vani (e soffitta) in via Quirino Visconti. Quando comprò l’abitazione, da quelle parti la quotazione si aggirava intorno ai 6.500 euro al mq. A calcoli sviluppati, risulta che invece dei 710 mila euro, Cossiga nel 2004 avrebbe dovuto sborsare ben 1 milione 540mila euro. Gli tiene compagnia il leader dell’Udc Pier Ferdinando Casini, che tra il 2005 e il 2007 investe in 30 vani in via Clitunno al prezzo di 1 milione 800mila euro. In un momento però, in cui la quotazione è di 8mila euro per mq: un totale di 6 milioni. Con il vicepresidente del Csm, Nicola Mancino, torniamo al centro storico, nei 10 vani più soffitta di corso Rinascimento. Anche qui, quotazione metro quadro (in lire visto che siamo nel 2001), 11 milioni per un prezzo d’acquisto di 1 miliardo 550 milioni di lire. A chiunque altro quella casa però sarebbe costata 2 miliardi 750 milioni.
I 14 vani del presidente del Senato, Franco Marini, in via Lima si acquistano a 10mila euro a mq. Ma Marini li paga 1 milione di euro a fronte dei 3 milioni 500 mila euro che risultano dal calcolo. Una virata verso il fiume ed eccoci a casa Mastella, dove all’altezza di lungotevere Flaminio il Guardasigilli conta 26 vani, terrazzo e box auto. Un metro quadro qui nel 2004 costa 5.300 euro per un valore di mercato di circa 3 milioni 450 mila euro. Due e «spicci» in più del milione 200 mila pagato invece dal ministro della Giustizia. Il diessino Luciano Violante si accontenta di 70 metri quadrati su tre livelli (ma con due terrazzi) in via di Santa Eufemia, tra Fori e Quirinale. Una vista pagata, nel 2003, circa 327mila euro ma che, ai 7/8mila euro per mq del prezzo corrente, sarebbero bastati a mala pena per comprare la metà dell’immobile. Sta un po’ più largo nei suoi 8 vani + cantina in via del Perugino il segretario della Cisl, Raffaele Bonanni, che nel 2006 spunta un prezzo di circa 201 mila euro. Anche qui risulta che contando i 6.200/6.400 euro mq, dalle tasche sarebbe dovuto uscire 1 milione 250 mila euro.
Proseguiamo verso la periferia e incontriamo il presidente della Consob, Lamberto Cardia, che nel 2002 paga 328 mila euro per 10 vani due posti auto e cantina in via Nairobi (Eur). Non sarà il centro, ma è l’Eur, quotata 4mila euro al mq: sarebbe servito 1 milione di euro per accaparrarsi l’immobile. La comunista Maura Cossutta sente invece il bisogno di stare vicino al Vaticano. Così compra 6 vani in via Stazione S. Pietro a 165mila euro. Sulla base dei 4mila euro del prezzo di mercato, noiosamente moltiplichiamo per i metri della casa, col risultato che un qualunque pellegrino avrebbe pagato 600mila euro. Chiudiamo da dove eravamo partiti, e nella via di Veltroni troviamo l’ex dg delle Fs, Francesco Forlenza. 278mila euro bastano a prendere 7,5 vani e servizi. Ma quell’anno (2005) per un metro quadro chiedevano 6/7 mila euro. E per quella casa, ne servivano 1 milione 400mila.

di Stefano Casamassima
Fonti:

venerdì 18 aprile 2008

RIUNIONI DEI CONSULENTI E ASSISTENTI E BROKER RE/MAX

PUNTARE ALL'ECCELLENZA

21 Aprile - ROMA
Sheraton Golf Parco Dei Medici
Viale Rebecchini 145

Ci si attende e si apprezza puntualità di arrivo e registrazione all'incontro
che sara' dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

La partecipazione è gratuita e
sarete nostri ospiti durante il coffe break.

mandatemi una mail mramberti@remax.it