DUE RECENTI provvedimenti del Fisco sono intervenuti su tematiche di grande interesse per i contribuenti: gli accertamenti immobiliari e gli studi di settore. La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 18 del 14 aprile analizza il tema degli accertamenti in campo immobiliare, dopo che la legge comunitaria 2008, abrogando le norme introdotte dal D.L. n. 223/06 (c.d. decreto Visco-Bersani), ha fatto venir meno la possibilità per l’Amministrazione finanziaria di fondare la rettifica delle dichiarazioni sullo scostamento tra il corrispettivo dichiarato per la cessione di beni immobili e il relativo valore normale.
L’Agenzia ha chiarito che in merito alle controversie pendenti relative ad accertamenti già chiusi, gli Uffici dovranno valutare se le motivazioni degli accertamenti impugnati si dimostrino adeguate alle nuove norme o se, invece, alla luce dell’intervenuta modifica normativa, si rivelino insufficienti così da richiedere l’abbandono del contenzioso in corso. La prosecuzione del contenzioso potrà avvenire qualora, oltre allo scostamento del prezzo rispetto al valore normale, siano stati indicati gli ulteriori elementi a supporto della ripresa del Fisco.
IN RELAZIONE invece ai nuovi accertamenti, gli Uffici non potranno ovviamente rettificare il valore di cessione dell’immobile dichiarato ai fini Iva o delle imposte dirette sulla base della sola inferiorità del corrispettivo dichiarato in atti rispetto al valore normale, calcolato sulla base dei valori dell’Osservatorio del mercato immobiliare (Omi). Tale scostamento potrà configurare un elemento che, solo unitamente ad altri elementi di supporto e integrazione, potrebbe assumere la natura di presunzione qualificata utile a legittimare un accertamento fiscale.
La Circolare ministeriale. n.19/E del 14/04/2010 espone invece agli Uffici delle Entrate le modalità di gestione delle controversie in materia di studi di settore, dopo le sentenze della Cassazione a sezioni unite dello scorso dicembre 2009 che hanno definitivamente qualificato tali strumenti come presunzioni semplici e ne hanno conseguentemente indebolito l’utilizzabilità in sede di accertamento. L’Agenzia ricorda come, solo dopo l’avvio della fase di ‘dialogo’ (contraddittorio), sia possibile legittimare l’accertamento derivante dallo scostamento tra i valori indicati nella dichiarazione del contribuente e l’elaborazione degli studi di settore.
PER QUESTO, in caso di mancata attivazione del contraddittorio, gli avvisi d’accertamento basati sugli studi risulteranno ‘viziati’ e di conseguenza l’Agenzia delle Entrate dovrà eventualmente abbandonare i contenziosi in corso. Se il contribuente, invitato al contraddittorio, non si presenta, la motivazione dell’atto di accertamento potrà anche basarsi sulla sola applicazione dello studio di settore, configurandosi la mancata risposta quale sospetto di evasione. La circolare conferma quindi che l’elaborazione derivante dagli studi, rappresenta un indizio ‘standardizzato’ di evasione e non può essere automaticamente utilizzato per legittimare un accertamento fiscale.
E’ di fondamentale importanza, quindi, che quando la posizione del contribuente risulti non in linea con lgli studi di settore, sia mantenuta documentazione e memoria delle ragioni che hanno caratterizzato lo svolgimento dell’attività, nonché ogni elemento che possa essere ritenuto utile per giustificare lo scostamento tra i ricavi stimati dallo studio di settore e quelli effettivamente conseguiti.
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